Sospensione del sanitario non vaccinato

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SOSPENSIONE DEL SANITARIO NON VACCINATO

Ma l’azienda sanitaria rispetta le condizioni previste a favore del lavoratore prima della sospensione?

Come ormai noto, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 44/2021 (convertito dalla legge 76 del 2021), il personale sanitario è obbligato a vaccinarsi per prevenire l’infezione con il SARS-CoV-2.

Infatti, secondo la suddetta disposizione normativa, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Tale vaccinazione, come prescritto, costituisce requisito essenziale per consentire ai suddetti sanitari l’esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Nei confronti dei sanitari non vaccinati, però, l’azienda sanitaria è tenuta al rispetto di alcune condizioni, anch’esse previste per legge, che non sempre vengono rispettate.

Più precisamente, l’azienda sanitaria che riceve l’informazione della mancata vaccinazione di un proprio componente, è tenuta, prima di procedere alla sospensione, a richiedere all’interessato la produzione entro 5 giorni della documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Infatti, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è più obbligatoria e può essere omessa o differita.

Solo in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, l’azienda sanitaria può invitare formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.

L’azienda sanitaria locale competente, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

Il sanitario potrà, pertanto, essere soggetto a sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Tale provvedimento, però, non comporta ancora la sospensione della retribuzione, in quanto, prima di procedere in tal senso, l’azienda sanitaria è obbligata (sempre dalla stessa disposizione normativa) ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che prevedono contatti interpersonali, adeguando conseguentemente la retribuzione che, dunque, verrà ancora riconosciuta.

Solo nel caso in cui l’assegnazione a mansioni diverse non sarà possibile, il datore di lavoro potrà procedere con l’allontanamento del lavoratore e, conseguentemente, sospendere la retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Dunque, a fronte dell’obbligo imposto al sanitario di vaccinarsi, l’art.4 del D.L. 44/2021 prevede una serie di condizioni propedeutiche che l’azienda sanitaria deve valutare prima di procedere alla sospensione del lavoratore.

Nel caso in cui tali accortezze mancassero, l’allontanamento potrebbe essere dichiarato illegittimo.


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