RAPPORTI DI LAVORO NEI CALL CENTER

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RAPPORTI DI LAVORO NEI CALL CENTER

La causale nei contratti di somministrazione specificata ed espressa in forma scritta – il semplice “riassetto societario” comporta la nullità del contratto.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza dell’8 gennaio 2019 n. 197, ha accolto il ricorso con cui due impiegate di call center contestavano la genericità della causale utilizzata per il loro inquadramento da parte di Telecom, che aveva motivato la loro occupazione adducendo un “riassetto societario” a giustificazione della tipologia di contratto di somministrazione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la causale deve essere specificata ed espressa in forma scritta, verificabile in sede giudiziale, pena il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In primo grado il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande delle lavoratrici sul rilievo della genericità e inintelligibilità della causale dei contratti di somministrazione indicata come “gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario del gruppo Telecom”.   
La Corte di Appello ha, successivamente, riformulato la decisione di primo grado sostenendo, invece, superato l'onere di “indicazione formale della causale” e, comunque, ampiamente dimostrata l'esigenza organizzativa di «far fronte al servizio call center Tim in attesa del passaggio a tale servizio di telefonia mobile di personale già addetto a call center di telefonia fissa».
Secondo la Cassazione, però, il datore di lavoro è obbligato a specificare le ragioni che lo inducono all’utilizzo del contratto di somministrazione, in modo da verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto.
Non è, pertanto, ammissibile l’indicazione di una causale generica e non adeguata che non consenta di verificare, specificatamente, per quali ragioni per la gestione dei call center venga adottata la forma del lavoro somministrato.
La semplice indicazione del “riassetto societario”, condurrebbe alla nullità del contratto di somministrazione.

Cass., civ., sez. lavoro, n. 197 del 08/01/2019;
Cass., civ., sez. lavoro, n. 22381 del 13/09/2018.
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