Illegittimità dell'anatocismo nel contratto di conto corrente

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ILLEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

In tema di disciplina delle clausole anatocistiche, rispetto alle quali consolidata giurisprudenza di legittimità ne ha affermato la nullità, in quanto non fondate su di un uso normativo, ritenendole in contrasto con la norma cogente di cui all'art. 1283 c.c., è di rilevante interesse la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4321/2022.

A tal proposito, si legge nelle ragioni della richiamata decisione che l'indicazione, nel contratto di conto corrente, “di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione”, e dall'altro non soddisfa la condizione secondo cui, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, determinando quindi l'illegittimità dell'anatocismo.
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