COSA AVVIENE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?
Nel processo civile, a seguito del deposito della domanda, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati, valutata la fondatezza delle pretese da far valere oltre alle condizioni per l’ammissibilità, entro 10 giorni deciderà per l’accoglimento della domanda, per la dichiarazione di inammissibilità o, infine, per il rigetto.
In caso di mancato accoglimento della domanda, l’interessato può disporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, il quale decide con decreto.
Nel processo penale, invece:
- il giudice competente, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda che potrà successivamente dichiarare inammissibile, o provvedere per il suo accoglimento o rigetto, con decreto motivato depositato in cancelleria;
- se il richiedente è detenuto il decreto gli viene notificato e una copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati;
- contro il provvedimento di rigetto l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata all’interessato e all’ufficio delle entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.
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