VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO DURANTE L'ORARIO DI LAVORO: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
É illegittimo il licenziamento del dipendente per violazione del divieto di fumo durante l'orario di lavoro, quando non sussiste pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12841/2020 a totale conferma della decisione della Corte territoriale in ordine all'illegittimità del licenziamento e alla conseguente applicazione della tutela reintegratoria in favore del lavoratore.
É stato osservato che il Giudice di merito, valutando sia il profilo soggettivo che quello oggettivo della condotta - in particolare la conformazione del luogo ove il lavoratore è stato trovato intento a fumare (zona di intercapedine tra uffici sprovvisto di impianti e di persone; assenza di attrezzature pericolose quali bombole contenenti materiale infiammabile) -, ha correttamente escluso la ricorrenza dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale punita con la sanzione espulsiva.
La fattispecie, infatti, non poteva farsi rientrare nell'art. 48, lett. b), del CCNL Pulizie-Multiservizi che ricollega il licenziamento al caso in cui il lavoratore sia trovato a fumare dove può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, dovendosi, invece, ritenere integrata la previsione collegata al mero divieto di fumare dettata dall'art. 47 del predetto CCNL e concernente la sanzione conservativa dell'ammonizione o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
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