Vendita di beni: in vigore le modifiche al codice del consumo

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

VENDITA DI BENI: IN VIGORE LE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO


Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le rilevanti modifiche in materia di vendita di beni introdotte al Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) dal D.Lgs. n. 170/2021.
In particolare, vengono disciplinati taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

Tra le varie definizioni contenute nel suddetto testo legislativo vi sono quella di “produttore”, intendendosi per tale il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo, e quella di “bene” che comprende “1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o  è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali"); 3) gli animali vivi”.

Con riguardo agli “Obblighi del venditore e condotta del consumatore” è previsto che  nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni.

A ciò si aggiunga che se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, salvo la sussistenza di specifiche condizioni.

Ancora, in tema di “Responsabilità del venditore” viene precisato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento. E tale disciplina si applica anche ai beni con elementi digitali.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti