NULLITÀ DEL MUTUO PER IL MANCATO RISPETTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
In ordine alla nullità del mutuo per il mancato rispetto del limite di cui all'art. 38 TUB, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1232/2021 ha avuto modo di richiamare il principio ormai pacifico in giurisprudenza.
Nello specifico, le varie decisioni di legittimità hanno ripetutamente affermato che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali.
Inoltre, con riguardo alla determinazione del valore degli immobili offerti in garanzia per la concessione del mutuo, rispetto al quale stimare il rispetto del limite di finanziabilità, è stato precisato dal giudice di merito che la valutazione va riferita all’epoca di stipula del contratto, tenendo conto del c.d. valore cauzionale che, secondo le indicazioni comunitarie e nazionali, si sostanzia «nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile».
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