DIVORZIO

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

DIVORZIO

Il nostro ordinamento prevede l’ammissibilità del divorzio quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostruita o mantenuta, come dettato dall’art. 1 della Legge 898/1970, ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Prima di pronunciare il divorzio, il Tribunale ha il compito di verificare l’esistenza delle condizioni di natura soggettiva ed oggettiva.
La natura soggettiva cui si è fatto riferimento riguarda la comunione spirituale, intesa nell’affetto reciproco dei coniugi, nell’aiuto, nella comprensione e condivisione dei problemi sui quali si fonda l’affectio coniugalis, nonché nella comunione materiale, costruita da una stabile convivenza ed organizzazione domestica comune e dalla presenza di rapporti sessuali.
La natura oggettiva, invece, riguarda uno dei casi tassativamente stabiliti dalla legge ed in particolare che: sia stata omologata la separazione consensuale o sia stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale, purché siano decorsi almeno tre anni dall’udienza presidenziale; uno dei due coniugi abbia mutato il proprio sesso; uno dei coniugi sia stato condannato all’ergastolo o ad altra pena per il compimento di delitti gravi; il matrimonio non sia stato consumato; il coniuge straniero abbia già ottenuto l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio all’estero.
Quando si parla di divorzio, è necessario prestare attenzione alla differenza tra scioglimento del vincolo matrimoniale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tale precisazione risulta necessaria esistendo nel nostro ordinamento due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario.
Quando si parla di divorzio a seguito del matrimonio civile, cioè quello celebrato innanzi all’ufficiale dello stato civile, si vuol far riferimento allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Diversamente, quando si discorre del divorzio a seguito del matrimonio concordatario, cioè quello celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, si fa riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio, si producono effetti personali e patrimoniali in capo ai soggetti.
Quanto agli effetti personali, modificato lo stato civile dei coniugi, viene concessa la possibilità di contrarre ad entrambe nuove nozze.
Alla moglie, inoltre, salvo diversa autorizzazione da parte del giudice, viene fatto divieto di continuare ad utilizzare il cognome del marito.
Dal punto di vista patrimoniale, invece, si riporta anzitutto il diritto del coniuge a percepire un assegno divorzile qualora sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli, assegno che può essere anche corrisposto in un’unica soluzione vigendo nel nostro ordinamento tale possibilità qualora vi sia stato accordo tra le parti.
Al coniuge titolare dell’assegno divorzile è garantito, peraltro, il diritto alla pensione di reversibilità, oltre il diritto a parte dell’indennità di fine rapporto se maturata prima della sentenza di divorzio.
Tra gli effetti patrimoniali, inoltre, si registra la perdita dei diritti successori.
Come per la separazione, anche per il divorzio vi è la possibilità di seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia accordo o meno tra i coniugi.
Nel caso in cui tra i coniugi vi sia un accordo sulle condizioni da porre alla base del divorzio, le parti possono agire presentando in Tribunale la richiesta di un divorzio congiunto.
Qualora tale accordo venga a mancare, ovvero quando non vi sia la volontà di concedere il divorzio, è concessa ad uno dei coniugi la possibilità di agire individualmente nei confronti dell’altro coniuge presentando domanda giudiziale, dando vita ad un procedimento giudiziale in Tribunale, rimettendo al giudice competente la decisione su quanto posto a fondamento del divorzio giudiziale.
Nella maggior parte dei casi, in tale ipotesi, la definizione del processo non arriva in breve tempo necessitando di una durata ben rilevante rispetto ad un divorzio congiunto, che potrebbe addirittura definirsi alla prima udienza, sempre che il coniuge non aderisca a tute le condizioni poste nel ricorso.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti